Statuto dell'Associazione di volontariato A.N.N.A.
Associazione Italiana Nutriti Artificialmente
Articolo 1 - Costituzione e sede
1 – È costituita l’associazione non riconosciuta denominata ANNA – Associazione Italiana Nutriti Artificialmente (di seguito anche detta per brevità organizzazione), in breve denominabile anche “ANNA”. Tale denominazione sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
2 – L’organizzazione ha sede in Genova. La sede legale può essere trasferita in altra città o regione solo con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.
2 – L’organizzazione ha sede in Genova. La sede legale può essere trasferita in altra città o regione solo con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.
Articolo 1 bis - Denominazione e segni distintivi
La denominazione è: “Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente. I segni sociali sono: l’originario acronimo “ANNA” ed il marchio, ovvero “una goccia d’acqua trasparente con la rappresentazione di un albero all’interno della stessa”.
I segni sociali (marchio ANNA) devono essere usati da tutte le realtà appartenenti all’unitaria struttura di ANNA, in qualsiasi segno distintivo e/o comunicazione.
Il marchio ANNA, è stato registrato, a far data dal 22/02/2000, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed è contraddistinto dal n. 00897458.
L’utilizzo della denominazione e del marchio è prerogativa esclusiva di ANNA.
L’utilizzo del marchio è concesso e/o revocato ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale.
L’utilizzo del marchio è concesso a titolo gratuito.
Gli sportelli informativi e le associazioni locali sul territorio hanno il diritto ed il dovere di utilizzare il marchio ANNA, nonché ad aggiungere, quale segno distintivo di appartenenza all’unitaria struttura associativa, tale marchio alla loro denominazione specifica che può prevedere solo l’inserimento del nome della provincia in cui hanno sede. Nell’eventualità di esclusione o recesso da socio il diritto all’utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente.
I segni sociali (marchio ANNA) devono essere usati da tutte le realtà appartenenti all’unitaria struttura di ANNA, in qualsiasi segno distintivo e/o comunicazione.
Il marchio ANNA, è stato registrato, a far data dal 22/02/2000, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed è contraddistinto dal n. 00897458.
L’utilizzo della denominazione e del marchio è prerogativa esclusiva di ANNA.
L’utilizzo del marchio è concesso e/o revocato ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale.
L’utilizzo del marchio è concesso a titolo gratuito.
Gli sportelli informativi e le associazioni locali sul territorio hanno il diritto ed il dovere di utilizzare il marchio ANNA, nonché ad aggiungere, quale segno distintivo di appartenenza all’unitaria struttura associativa, tale marchio alla loro denominazione specifica che può prevedere solo l’inserimento del nome della provincia in cui hanno sede. Nell’eventualità di esclusione o recesso da socio il diritto all’utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente.
Articolo 2 - Principi generali
1 – I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici, tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno elettorato attivo e passivo.
2 – L’organizzazione ha durata illimitata, esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ed applica il principio di trasparenza, sia nei confronti dei propri soci che all’esterno.
3 – L’organizzazione è autonoma matrimonialmente ed organizzativamente.
4 – Il presente statuto e l’organizzazione della Associazione rispettano le prescrizioni ed i principi della Legge 266/91 e delle leggi regionali liguri in materia.
2 – L’organizzazione ha durata illimitata, esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ed applica il principio di trasparenza, sia nei confronti dei propri soci che all’esterno.
3 – L’organizzazione è autonoma matrimonialmente ed organizzativamente.
4 – Il presente statuto e l’organizzazione della Associazione rispettano le prescrizioni ed i principi della Legge 266/91 e delle leggi regionali liguri in materia.
Articolo 3 - Finalità e attività
1 – L’organizzazione ha finalità di solidarietà sociale.
2 – In particolare l’organizzazione vuole orientare la propria azione a favore delle persone in nutrizione artificiale, per la loro inclusione nel contesto sociale e il miglioramento della loro condizione di vita in tutti gli ambiti prevista dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge 18/2009.
3 – In particolare vuole promuovere la creazione, il mantenimento e lo sviluppo di centri di riferimento e cura (anche di tipo riabilitativo, socio-assistenziale e residenziale) per sviluppare l’empowerment della persona in nutrizione artificiale (enterale o parenterale) non solo come paziente cui sono state diagnosticate talune patologie e che devono gestire i sintomi e le conseguenze delle stesse, ma con l’obiettivo del maggior benessere psico-fisico possibile per l’individuo in quanto tale in tutti gli aspetti della vita.
4 – L’organizzazione promuove la partecipazione a tutti questi obiettivi attraverso la conoscenza e la consapevolezza attraverso lo sviluppo di attività atte a:.
a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati;.
b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;.
c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, la riabilitazione delle persone in nutrizione artificiale, proponendo a loro e alle famiglie ogni utile informazione;.
d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell’inclusione sociale;.
e) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano prioritariamente i temi di interesse per le persone nutrite artificialmente, i loro familiari, gli operatori sanitari e socio-sanitari.
f) assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi.
Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l’alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.
Più in dettaglio: 5 – L’organizzazione vuole stimolare la creazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto per il confronto tra pazienti, e fornire, o stimolare la fornitura di supporto psicologico tramite l’opera di psicologi e/o conseilors.
6 – L’organizzazione svilupperà azioni per il reperimento di fondi per il miglioramento delle strutture esistenti sul territorio e/o la creazione di nuove strutture e di centri di eccellenza.
7 – Riconoscendo la complessità delle patologie specifiche interessate dalla nutrizione artificiale si vuole stimolare la creazione di protocolli operativi e collaborazioni tra specialisti diversi della scienza per un inquadramento globale delle patologie stesse e delle problematiche connesse. 8 – L’organizzazione vuole creare degli sportelli informativi in tutte le sedi opportune (ospedali, uffici pubblici, enti vari, ecc). Tali sportelli saranno dedicati alla sensibilizzazione sociale nei confronti delle esigenze delle persone in nutrizione artificiale, al disbrigo di pratiche burocratiche relative all’assistenza e all’inclusione, alla distribuzione del materiale informativo.
9 – L’organizzazione promuove, altresì, la creazione sul territorio nazionale di team composti da vari specialisti (tra i quali, ad esempio, l’alimentarista, il dentista, l’ottico, il cardiologo, lo specialista vascolare, l’infettivologo, lo specialista in diagnostica e medicina, il fisiatra ecc.), in quanto la complessità delle patologie e delle problematiche collegate può essere risolta soltanto con un confronto multi e interdisciplinare.
10 – Per una migliore comprensione delle problematiche connesse alla nutrizione artificiale promuove e realizza incontri tra operatori, parenti e pazienti. 11 – Organizza, promuove e collabora a iniziative di sensibilizzazione di medici generici e specialisti, operatori socio-sanitari, volontari.
12 – Promuove iniziative di sensibilizzazione per l’attivazione di Centri di riferimento regionali ed il coordinamento e lo scambio di informazioni tra gli stessi.
13 – Promuove e realizza la formazione del personale dedicato all’assistenza: sanitari, familiari, volontari.
14 – Promuove e realizza la formazione del paziente per sviluppare una maggiore consapevolezza e maggiore autonomia.
15 – Promuove la realizzazione di materiale scritto inerente le tematiche dell’alimentazione artificiale.
16 – Promuove attraverso convegni ed incontri l’aggiornamento sulle tematiche legate all’alimentazione artificiale.
17 – Promuove e sostiene la ricerca scientifica.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.
Articolo 4 - Aderenti, criteri di ammissione ed esclusione, gratuità delle prestazioni
Aderenti, criteri di ammissione ed esclusione, gratuità delle prestazioni
1 – Sono aderenti all’organizzazione le persone fisiche maggiorenni (tramite anche i loro rappresentanti legali) che compilano e sottoscrivono la domanda di adesione all’organizzazione. La domanda è indirizzata al Consiglio Direttivo.
2 – Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3 – Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per:
• dimissioni volontarie;
• non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; morte;
• esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo; in quest’ultimo caso è ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria.
4 – Le prestazioni degli aderenti sono fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.
5 – E’ vietata la partecipazione temporanea degli aderenti alla vita associativa.
1 – Sono aderenti all’organizzazione le persone fisiche maggiorenni (tramite anche i loro rappresentanti legali) che compilano e sottoscrivono la domanda di adesione all’organizzazione. La domanda è indirizzata al Consiglio Direttivo.
2 – Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3 – Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per:
• dimissioni volontarie;
• non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; morte;
• esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo; in quest’ultimo caso è ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria.
4 – Le prestazioni degli aderenti sono fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.
5 – E’ vietata la partecipazione temporanea degli aderenti alla vita associativa.
Articolo 5 - Diritti e obblighi degli aderenti ed esclusione, gratuità delle prestazioni
1 – Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega scritta e firmata, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
2 – Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro gratuito preventivamente concordato.
2 – Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro gratuito preventivamente concordato.
Articolo 6 - Sportelli informativi
Gli operatori degli sportelli informativi che si possono creare sul territorio nazionale, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, sono obbligati all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.
Sono inoltre obbligati, a garanzia primaria degli utenti, a:
1) rispettare la carta dei servizi;
2) redigere il bilancio di attività nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da ANNA;
3) certificare il bilancio, nell’eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457; tale somma sarà rivalutabile in base agli indici di svalutazione della moneta, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell’unitaria struttura ANNA;
5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento.
Le Associazioni locali socie hanno piena autonomia giuridica e conservano, pertanto, la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro Statuti e delegano gli interventi per le attività sovraregionali all’Associazione Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.
Per mantenere la qualifica di socio, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, le Associazioni locali socie, che hanno dato origine ad autonomi enti collegati, dovranno fornirne elenco ad Anffas Onlus ed aggiornarlo ogni anno.
Sono inoltre obbligati, a garanzia primaria degli utenti, a:
1) rispettare la carta dei servizi;
2) redigere il bilancio di attività nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da ANNA;
3) certificare il bilancio, nell’eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457; tale somma sarà rivalutabile in base agli indici di svalutazione della moneta, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell’unitaria struttura ANNA;
5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento.
Le Associazioni locali socie hanno piena autonomia giuridica e conservano, pertanto, la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro Statuti e delegano gli interventi per le attività sovraregionali all’Associazione Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.
Per mantenere la qualifica di socio, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, le Associazioni locali socie, che hanno dato origine ad autonomi enti collegati, dovranno fornirne elenco ad Anffas Onlus ed aggiornarlo ogni anno.
Articolo 7 - Organi
1 – Sono organi dell’organizzazione:
• l’Assemblea;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l’Assemblea ne deliberi l’elezione.
• l’Assemblea;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l’Assemblea ne deliberi l’elezione.
Articolo 8 - Assembela
1 – L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’organizzazione, e ne è l’organo supremo.
2 – Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione deve contenere il luogo e la data della riunione e l’ordine del giorno.
3 – La convocazione è validamente effettuata con affissione all’albo sociale.
4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5 – In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
6 – Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
7 – Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto da specifici articoli.
8 – L’assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere i membri del consiglio direttivo;
eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti, (ove se ne preveda la costituzione);
approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
Le cariche sociali sono gratuite ed elettive, determinate dall’Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea ordinaria.
2 – Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione deve contenere il luogo e la data della riunione e l’ordine del giorno.
3 – La convocazione è validamente effettuata con affissione all’albo sociale.
4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5 – In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
6 – Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
7 – Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto da specifici articoli.
8 – L’assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere i membri del consiglio direttivo;
eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti, (ove se ne preveda la costituzione);
approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
Le cariche sociali sono gratuite ed elettive, determinate dall’Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea ordinaria.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo
1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da un numero di membri compreso tra tre e quindici. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3 – Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 8 giorni.
4 – La convocazione può essere effettuata con messaggio di posta elettronica, messaggio telefonico o telefax.
5 – Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale e li sottopone all’approvazione dell’assemblea;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
assumere il personale;
eleggere il presidente e il vicepresidente;
nominare il segretario;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
2 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3 – Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 8 giorni.
4 – La convocazione può essere effettuata con messaggio di posta elettronica, messaggio telefonico o telefax.
5 – Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale e li sottopone all’approvazione dell’assemblea;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
assumere il personale;
eleggere il presidente e il vicepresidente;
nominare il segretario;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Articolo 10 - Presidente
1 – Il presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Articolo 11 - Segretario
1 – Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
• provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;
• provvede al disbrigo della corrispondenza;
• è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio direttivo, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
• assiste il consiglio direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
• provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
• provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.
• provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;
• provvede al disbrigo della corrispondenza;
• è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio direttivo, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
• assiste il consiglio direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
• provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
• provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.
Articolo 12 - Collegio dei revisori dei conti
1 – L’assemblea determina l’opportunità dell’elezione del Collegio.
2 – Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
3 – Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
4 – Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
5 – Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
2 – Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
3 – Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
4 – Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
5 – Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
Articolo 13 - Gratuità e durata delle cariche
1 – Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2 – Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
2 – Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Articolo 14 - Risorse economiche
1 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.
Le risorse economiche dell’associazione potranno derivare da:
• quote sociali;
• contributo obbligatorio delle Associazioni locali socie;
• contributi di privati;
• contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• contributi di organismi internazionali;
• lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
• rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l’esercizio delle attività istituzionali;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
• ogni altra entrata finalizzata all’attività istituzionale.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
L’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
Le risorse economiche dell’associazione potranno derivare da:
• quote sociali;
• contributo obbligatorio delle Associazioni locali socie;
• contributi di privati;
• contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• contributi di organismi internazionali;
• lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
• rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l’esercizio delle attività istituzionali;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
• ogni altra entrata finalizzata all’attività istituzionale.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
L’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
Articolo 15 - Quota sociale
1 – La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2 – Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
2 – Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Articolo 16 - Bilancio
1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci, con i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea ordinaria.
2 – Dal bilancio consuntivo, che va approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3 – Il bilancio preventivo va approvato entro il mese di dicembre dell’anno precedente.
4 – L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
2 – Dal bilancio consuntivo, che va approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3 – Il bilancio preventivo va approvato entro il mese di dicembre dell’anno precedente.
4 – L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Articolo 17 - Modifiche allo statuto
1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’organizzazione.
Articolo 18 - Scioglimento
1 – L’organizzazione si scioglie su delibera di un’Assemblea appositamente convocata. L’Assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza dei 3/5 dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2 – In caso di scioglimento viene previsto l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2 – In caso di scioglimento viene previsto l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 19 - Norma di rinvio
1 – Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
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